Decreto legislativo 14
agosto 1996, n. 494 - Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le
prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei
o mobili.
(testo
coordinato con le modifiche - in grassetto -
introdotte dal D.to L.vo 19-11-1999, n. 528
Art. 1. Campo di applicazione.
1. Il presente decreto legislativo prescrive misure
per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri
temporanei o mobili quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a).
2. Le disposizioni del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996,
n. 242, di seguito denominato decreto legislativo n. 626 del 1994, e della
vigente legislazione in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro
si applicano al settore di cui al comma 1, fatte salve le disposizioni
specifiche contenute nel presente decreto legislativo.
3. Le disposizioni del presente decreto non si
applicano:
a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle
sostanze minerali;
b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività
minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle
concessioni o delle autorizzazioni;
c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono
pertinenze della miniera ai sensi dell'articolo 23 del regio decreto 29 luglio
1927, n. 1443, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni;
d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e
lizzatura dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali
prodotti dai piazzali;
e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e
stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel
mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree
sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato.
e-bis) ai lavori svolti in mare;
e-ter) alle attività svolte in studi teatrali,
cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese,
purché tali attività non implichino l’allestimento di un cantiere temporaneo o
mobile.
Art. 2. Definizioni.
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al
presente decreto si intendono per:
a) cantiere temporaneo o mobile, in appresso denominato
"cantiere": qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili e
di ingegneria civili il cui elenco è riportato all'allegato I;
b) committente: il soggetto per conto del quale l'intera
opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua
realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il
soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione
dell’appalto;
c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere
incaricato dal committente ai fini della progettazione o della esecuzione o del
controllo dell’esecuzione dell’opera. Nel caso di appalto di opera pubblica, il
responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento ai sensi
dell’articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche;
d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività
professionale concorre alla realizzazione dell'opera senza vincolo di
subordinazione;
e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute
durante la progettazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la
progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei
lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 4;
f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute
durante la realizzazione dell’opera, di seguito denominato coordinatore per
l’esecuzione dei lavori: soggetto, diverso dal datore di lavoro dell’impresa
esecutrice, incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori,
dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 5;
f-bis) uomini-giorno: entità presunta del cantiere
rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori,
anche autonomi, previste per la realizzazione dell’opera;
f-ter) piano operativo di sicurezza: il documento che il
datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere
interessato, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626 e successive modifiche.
Art. 3. Obblighi del committente o del responsabile
dei lavori.
1. Il committente o il
responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell’opera, ed in
particolare al momento delle scelte tecniche, nell’esecuzione del progetto e
nell’organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle
misure generali di tutela di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 626
del 1994. Al fine di permettere la pianificazione dell’esecuzione in condizioni
di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere
simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile
dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.
2. Il committente o il
responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell’opera, valuta i
documenti di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b).
3. Nei cantieri in cui à
prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente o
il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di
progettazione, designa il coordinatore per la progettazione in ognuno dei
seguenti casi:
a) nei cantieri la cui entità presunta è pari o superiore
a 200 uomini-giorno;
b) nei cantieri i cui lavori comportano i rischi
particolari elencati nell’allegato II.
4. Nei casi di cui al comma 3,
il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori,
designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, che deve essere in
possesso dei requisiti di cui all’articolo 10.
4-bis. La disposizione di cui al
comma 4 si applica anche caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori a un’unica
impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più
imprese.
5. Il committente o il responsabile dei lavori,
qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, può svolgere le
funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per
l'esecuzione dei lavori.
6. Il committente o il responsabile dei lavori
comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del
coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione
dei lavori; tali nominativi devono essere indicati nel cartello di cantiere.
7. Il committente o il responsabile dei lavori può
sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente se in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 10, i soggetti designati in attuazione dei commi
3 e 4.
8. Il committente o il
responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori a un’unica
impresa:
a) verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche
attraverso l’iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione
dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi
delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza
sociale (Inps), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro
(Inail) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto
collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
Art. 4. Obblighi del coordinatore per la
progettazione.
Durante la progettazione
dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il
coordinatore per la progettazione:
a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all’articolo 12, comma 1;
b) predispone un fascicolo contenente le informazioni
utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti
i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e
dell’allegato II al documento Ue 26/05/93. Il fascicolo non è predisposto nel
caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all’articolo 31, lettera a),
della legge 5 agosto 1978, n. 457.
2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è
preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, della sanità e dei lavori pubblici, sentita la Commissione
consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del
lavoro di cui all'articolo 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1955, n. 547, come sostituito e modificato dal decreto legislativo n.
626 del 1994, in seguito denominata commissione prevenzione infortuni, possono
essere definiti i contenuti del fascicolo di cui al comma 1, lettera b).
3. Con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato, della sanità e dei
lavori pubblici, sentita la Commissione consultiva permanente per la
prevenzione degli infortuni e per l’igiene del lavoro di cui all’articolo 393
del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, come
sostituito e modificato dal decreto legislativo n. 626 del 1994, in seguito
denominata “commissione prevenzione infortuni”, sono definiti i contenuti del
fascicolo di cui al comma 1, lettera b).
Art. 5. Obblighi del coordinatore per l'esecuzione
dei lavori.
1. Durante la realizzazione dell'opera, il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede a:
a) verificare, con opportune azioni di coordinamento e
controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e
di coordinamento di cui all’articolo 12 e la corretta applicazione delle
relative procedure di lavoro;
b) verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza,
da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e
coordinamento di cui all’articolo 12, assicurandone la coerenza con
quest’ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo
di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), in relazione all’evoluzione dei
lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle
imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché
verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi
piani operativi di sicurezza;
c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i
lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché
la loro reciproca informazione;
d) verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi
tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i
rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in
cantiere;
e) segnalare al committente o al responsabile dei lavori,
previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati,
le inosservanze alle disposizioni degli articoli 7, 8
e 9, e alle prescrizioni del piano di cui
all’articolo 12 e proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle
imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto.
Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento
in merito alla segnalazione, senza fornirne idonea motivazione, il coordinatore
per l’esecuzione provvede a dare comunicazione dell’inadempienza alla
Azienda unità sanitaria locale territorialmente competente e alla Direzione
provinciale del lavoro;
f) sospendere in caso di pericolo grave e
imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica
degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
1-bis. Nei casi di cui
all’articolo 3, comma 4-bis, il coordinatore per l’esecuzione, oltre a svolgere
i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e
predispone il fascicolo, di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b).
2. (abrogato)
3. (abrogato)
Art. 6. Responsabilità dei committenti e dei
responsabili dei lavori.
1. Il committente è esonerato
dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente
all’incarico conferito al responsabile dei lavori.
2. La designazione del
coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione, non
esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità
connesse alla verifica dell’adempimento degli obblighi di cui all’art. 4, comma
1, e 5, comma 1, lettera a).
Art. 7. Obblighi dei lavoratori autonomi.
1. I lavoratori autonomi che esercitano
direttamente la propria attività nei cantieri:
a) utilizzano le attrezzature di lavoro in conformità alle
disposizioni del titolo III del decreto legislativo n. 626 del 1994;
b) utilizzano i dispositivi di protezione individuale
conformemente a quanto previsto dal titolo IV del decreto legislativo n. 626
del 1994;
c) si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore
per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.
Art. 8. Misure generali di tutela.
1. I datori di lavoro delle imprese
esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera, osservano le misure
generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del
1994, e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:
a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e
di soddisfacente salubrità;
b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo
conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di
spostamento o di circolazione;
c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in
servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di
eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei
lavoratori;
e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di
stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di
materie e di sostanze pericolose;
f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del
cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di
lavoro;
g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori
autonomi;
h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo,
all'interno o in prossimità del cantiere.
Art. 9. Obblighi dei datori di lavoro.
1.
I datori di lavoro:
a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui
all'allegato IV;
b) curano le condizioni di rimozione dei materiali
pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il
responsabile dei lavori;
c) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e
delle macerie avvengano correttamente;
c-bis) redigono il piano operativo di sicurezza di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera f-ter.
2.
L’accettazione da parte di ciascun datore di lavoro
delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento di
cui all’articolo 12 e la redazione del piano operativo di sicurezza
costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle
disposizioni di cui all’articolo 4, commi 1, 2 e 7, e all’articolo 7, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo n. 626 del 1994.
Art. 10. Requisiti professionali del coordinatore
per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori.
1. Il coordinatore per la progettazione e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
a) diploma di laurea in ingegneria, architettura,
geologia, scienze agrarie o scienze forestali, nonché attestazione da parte di
datori di lavoro o committenti comprovante l’espletamento di attività
lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;
b) diploma universitario in ingegneria o architettura
nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante
l’espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno
due anni;
c) diploma di geometra o perito industriale o perito
agrario o agrotecnico nonché attestazione da parte di datori di lavoro o
committenti comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle
costruzioni per almeno tre anni.
2. I soggetti di cui al comma 1,
devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza a specifico corso
in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture
tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione
professionale, o, in via alternativa, dall'Ispesl, dall'Inail, dall'Istituto
italiano di medifica sociale, dai rispettivi ordini o collegi professionali,
dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia.
3. Il contenuto e la durata dei corsi di cui al
comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all'allegato V.
4. L'attestato di cui comma 2 non è richiesto per i
dipendenti in servizio presso pubbliche amministrazioni che esplicano
nell'ambito delle stesse amministrazioni le funzioni di coordinatore.
5. L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto
per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia
di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici
ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un
certificato universitario attestante il superamento di uno o più esami del
corso o diploma di laurea, equipollenti ai fini della preparazione conseguita
con il corso di cui all'allegato V o l'attestato di partecipazione ad un corso
di perfezionamento universitario con le medesime caratteristiche di
equipollenza.
6. Le spese connesse con l'espletamento dei corsi
di cui al comma 2 sono a totale carico dei partecipanti.
7. Le regioni determinano la misura degli oneri per
il funzionamento dei corsi di cui al comma 2, da esse organizzati, da porsi a
carico dei partecipanti.
Art. 11. Notifica preliminare.
1. Il committente o il responsabile dei lavori,
prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'Azienda unità sanitaria locale e
alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica
preliminare elaborata conformemente all'allegato III nonché gli eventuali
aggiornamenti nei seguenti casi:
a) cantieri di cui all'articolo 3, comma 3;
b) cantieri che, inizialmente non soggetti
all’obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per
effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera;
c) cantieri in cui opera
un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento
uomini-giorno.
2. Copia della notifica deve essere affissa in
maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di
vigilanza territorialmente competente.
3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore
delle costruzioni in attuazione dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 626
del 1994 hanno accesso ai dati relativi alle notifiche preliminari presso gli
organi di vigilanza.
Art. 12. Piano di sicurezza e di coordinamento.
1. Il piano contiene
l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti
procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la
durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e
la tutela della salute dei lavoratori, nonché la stima dei relativi costi che
non sono soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici. Il piano
contiene altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale
presenza simultanea o successiva di più imprese o dei lavoratori autonomi ed è
redatto anche al fine di prevedere, quando ciò risulti necessario,
l’utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di
protezione collettiva. Il piano è costituito da una relazione tecnica e
prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed alle
eventuali fasi critiche del processo di costruzione. In particolare il piano
contiene, in relazione alla tipologia del cantiere interessato, i seguenti elementi:
a) modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli
accessi e le segnalazioni;
b) protezioni o misure di sicurezza contro i possibili
rischi provenienti dall’ambiente esterno;
c) servizi igienico-assistenziali;
d) protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza
nell’area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee;
e) viabilità principale di cantiere;
f) impianti di alimentazione e reti principali di
elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;
g) impianti di terra e di protezione contro le scariche
atmosferiche;
h) misure generali di protezione contro il rischio di
seppellimento da adottare negli scavi;
i) misure generali da adottare contro il rischio di
annegamento;
l) misure generali di protezione da adottare contro il
rischio di caduta dall’alto;
m) misure per assicurare la salubrità dell’aria nei lavori
in galleria;
n) misure per assicurare la stabilità delle pareti e della
volta nei lavori in galleria;
o) misure generali di sicurezza da adottare nel caso di
estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano
definite in fase di progetto;
p) misure di sicurezza contro i possibili rischi di
incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi
utilizzati in cantiere;
q) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto
dall’articolo 14;
r) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto
dall’articolo 5, comma 1, lettera c);
s) valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori,
delle spese prevedibili per l’attuazione dei singoli elementi del piano;
t) misure generali di protezione da adottare contro gli
sbalzi eccessivi di temperatura.
2. Il piano di sicurezza e
coordinamento è parte integrante del contratto di appalto.
3. I datori di lavoro delle
imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto
previsto nel piano di cui al comma 1 e nel piano operativo di sicurezza.
4. I datori di lavoro delle
imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza
copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di
sicurezza almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori.
5. L’impresa che si aggiudica i
lavori può presentare al coordinatore per l’esecuzione proposte di integrazione
al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire
la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso
le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei
prezzi pattuiti.
Le disposizioni del presente
articolo non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata è necessaria
per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di
salvataggio.
Art. 13. Obbligo di trasmissione.
1. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette
il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a
presentare offerte per l’esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera
pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i
concorrenti alla gara di appalto.
2. Prima dell’inizio dei lavori
l’impresa aggiudicataria trasmette il piano di cui al comma 1 alle imprese
esecutrici e ai lavoratori autonomi.
3. Prima dell’inizio dei
rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano
operativo di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione.
Art. 14 Consultazione dei rappresentanti per la
sicurezza.
1. Prima dell’accettazione del
piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 12 e delle modifiche
significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa
esecutrice consulta il rappresentante per la sicurezza e gli fornisce eventuali
chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante per la sicurezza può
formulare proposte al riguardo.
2. (abrogato)
Art. 15. Coordinamento della consultazione e
partecipazione dei lavoratori. (abrogato dall'articolo 24 del
decreto legislativo n. 528 del 1999)
Art. 16. Modalità di attuazione della valutazione
del rumore.
1. L'esposizione quotidiana personale di un
lavoratore al rumore può essere calcolata in fase preventiva facendo
riferimento ai tempi di esposizione e ai livelli di rumore standard individuati
da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla commissione
prevenzione infortuni.
2. Sul rapporto di valutazione
di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, va
riportata la fonte documentale cui si è fatto riferimento.
3. Nel caso di lavoratori adibiti a lavorazioni e
compiti che comportano una variazione notevole dell'esposizione quotidiana al
rumore da una giornata lavorativa all'altra può essere fatto riferimento, ai
fini dell'applicazione della vigente normativa, al valore dell'esposizione
settimanale relativa alla settimana di presumibile maggiore esposizione nello
specifico cantiere, calcolata in conformità a quanto previsto dall'articolo 39
del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
Art. 17. Modalità attuative di particolari
obblighi.
1. Nei
cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni
lavorativi, l’adempimento di quanto previsto dall’articolo 14 costituisce
assolvimento dell’obbligo di riunione di cui all’articolo 11 del decreto
legislativo n. 626 del 1994, salvo motivata richiesta del rappresentante per la
sicurezza.
2. Nei cantieri la cui durata
presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi, e ove sia prevista la
sorveglianza sanitaria di cui al titolo I, capo IV, del decreto legislativo n.
626 del 1994, la visita del medico competente agli ambienti di lavoro in
cantieri aventi caratteristiche analoghe a quelli già visitati dallo stesso
medico competente e gestiti dalle stesse imprese, può essere sostituita o
integrata, a giudizio del medico competente, con l’esame di piani di sicurezza
relativi ai cantieri in cui svolgono la loro attività i lavoratori soggetti
alla sua sorveglianza.
3. Fermo restando l'articolo 22 del decreto
legislativo n. 626 del 1994, i criteri e i contenuti per la formazione dei
lavoratori e dei loro rappresentanti possono essere definiti dalle parti
sociali in sede di contrattazione nazionale di categoria.
4. I datori di lavoro, quando è previsto nei
contratti di affidamento dei lavori che il committente o il responsabile dei
lavori organizzi apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed
evacuazione dei lavoratori, sono esonerati da quanto previsto dall'articolo 4,
comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 626 del 1994.
Art. 18. Aggiornamento degli allegati.
1. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale di concerto con il Ministro della sanità, sentita
eventualmente la Commissione prevenzione infortuni, si provvede ad adeguare gli
allegati I, II,
III e IV in conformità a
modifiche adottate in sede comunitaria.
Art. 19. Norme transitorie.
1. In sede di prima applicazione del presente
decreto i requisiti di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, non sono richiesti per
le persone che alla data di entrata in vigore del presente decreto:
a)
sono in possesso di attestazione, comprovante il loro
inquadramento in qualifiche che consentono di sovraintendere altri lavoratori e
l'effettivo svolgimento di attività qualificata in materia di sicurezza sul
lavoro nelle costruzioni per almeno quattro anni, rilasciata da datori di
lavoro pubblici o privati; l'attestazione è accompagnata da idonea
documentazione comprovante il regolare versamento dei contributi assicurativi
per i periodi di svolgimento dell'attività;
b)
dimostrano di avere svolto per almeno quattro anni
funzioni di direttore tecnico di cantiere, documentate da certificazioni di
committenti pubblici o privati e in tal caso vidimate dalle autorità che hanno
rilasciato la concessione o il permesso di esecuzione dei lavori.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono, entro tre
anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, frequentare il corso
di cui all'articolo 10, comma 2, la cui durata è fissata in 60 ore.
3. Copia degli attestati di cui al comma 1, lettere
a) e b), deve essere trasmessa all'organo di vigilanza territorialmente
competente.
Art. 20. Contravvenzioni commesse dai committenti e
dai responsabili dei lavori.
1. Il committente o il responsabile dei lavori sono
puniti:
a) con l’arresto da tre a sei
mesi o con l’ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione
degli articoli 3, commi 1, secondo periodo, 3, 4 e 4-bis; 6, comma 2;
b) con l’arresto da due a
quattro mesi o con l’ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la
violazione dell’articolo 3, comma 8, lettera a);
c) con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni per la
violazione degli articoli 11, comma 1; 13, comma 1
Art. 21. Contravvenzioni commesse dai coordinatori.
1. Il coordinatore per la progettazione è punito
con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto
milioni per la violazione dell'articolo 4, comma 1.
2. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è
punito:
a)
con l'arresto da tre a sei mesi
o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione
dell'articolo 5, comma 1, lettere a), b) c) e) ed f) e comma 1-bis;
b)
con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da
lire un milione a lire cinque milioni per la violazione dell'articolo 5, comma
1, lettera d).
Art. 22. Sanzioni relative agli obblighi
dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti.
1. I datori di lavoro delle imprese
esecutrici e, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, i
dirigenti e i preposti che dirigono o sovrintendono le attività delle imprese
stesse, sono tenuti all’osservanza delle pertinenti disposizioni del presente
decreto.
2. Il datore di lavoro è punito
con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da due a cinque milioni per
la violazione dell’articolo 14, comma 1, primo periodo.
3. Il datore di lavoro e il
dirigente sono puniti:
a)
con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da
lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli 9, comma
1, lettera a); 12, comma 3;
b)
con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
un milione a lire sei milioni per la violazione degli articoli 12, comma 4; 13,
commi 2 e 3.
4. I preposti sono puniti con
l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da lire cinquecentomila a lire due
milioni per la violazione degli articoli 9, comma 1, lettera a); 12, comma 3.
Art. 23. Contravvenzioni commesse dai lavoratori
autonomi.
1.
I lavoratori autonomi sono
puniti con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a
lire un milione e duecentomila per la violazione degli articoli 7, comma 1, e
12, comma 3.
Art. 23-bis. Estinzione delle
contravvenzioni
1.
Alle contravvenzioni di cui agli articoli 20, comma
1, lettere a) e b); 21, commi 1 e 2; 22, commi 2, 3, lettera a), e 4; 23, comma
1, si applicano le disposizioni del capo II del decreto legislativo 19 dicembre
1994, n. 758.
Art. 24. Oneri.
1. Agli oneri derivanti dagli obblighi di
adeguamento per le pubbliche amministrazioni si farà fronte con le ordinarie
risorse di bilancio di ciascuna amministrazione.
Art. 25. Entrata in vigore.
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in
vigore sei mesi dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.